Art. 5.
(Giornata nazionale della musica popolare).

      1. È istituita la «Giornata nazionale della musica popolare», da celebrare la seconda domenica di giugno.
      2. Il Ministro dei beni e delle attività culturali, di intesa con le regioni e con le province autonome, promuove l'organizzazione annuale delle manifestazioni celebrative

 

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della Giornata nazionale della musica popolare.